Di seguito troverete le nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento, che potete leggere e stampare qui.
Condizioni Generali di Vendita dal 1 aprile 2017 di Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, Vreden
1. Ambito di applicazione
1.1. Le nostre condizioni generali di vendita si applicano soltanto nei confronti di un acquirente che sia, rispettivamente, imprenditore (§ 14 BGB (Codice civile tedesco), persona giuridica di diritto pubblico ovvero un patrimonio separato di diritto pubblico.
1.2. Le nostre condizioni generali di vendita, nella loro ultima versione, costituiscono la disciplina esclusiva per tutte le nostre offerte ed i nostri ordini. Inoltre, le nostre condizioni generali di vendita sono - in qualsiasi momento - liberamente
consultabili online all’indirizzo
www.ventana-deutschland.de/it/Condizioni%20generali%20di%20vendita/
e possono essere salvate in forma riproducibile, e stampate dall’acquirente.
1.3. Le condizioni generali di vendita valgono come accordo quadro anche per ogni attività futura di vendita e consegna di beni mobili nei confronti dello stesso acquirente, senza necessità che vi sia un espresso richiamo per ogni singola transazione. Si esclude espressamente l’applicazione di eventuali condizioni di acquisto dell’acquirente. Gli accordi che derogano alle presenti condizioni generali di vendita si applicano soltanto se sono stati da noi espressamente accettati per iscritto, come integrazione delle condizioni generali di vendita e soltanto per la singola transazione in oggetto. Il requisito di accettazione scritta si applica sempre, anche quando, per esempio, conoscendo le condizioni di acquisto dell’acquirente, effettuiamo una consegna a lui senza riserva. Al momento della conclusione del contratto non sussistono accordi verbali accessori.
2. Conclusione dei contratti
2.1. Le nostre offerte non sono da considerarsi vincolanti. Il contratto si intende concluso soltanto al momento della nostra conferma d’ordine, ovvero dell’esecuzione dell’ordine. La natura dell’articolo da consegnare viene definita esclusivamente nella *nostra conferma dell’ordine. Altri dettagli riguardanti la natura dell’articolo, che non siano espressamente indicati nella conferma d’ordine ovvero alle quali non venga fatto riferimento, non costituiscono oggetto del contratto. La non conformità del prodotto da consegnare a siffatte altre indicazioni riguardanti la natura dell’articolo, che non siano espressamente menzionate nella conferma d’ordine ovvero alle quali non venga fatto riferimento, non costituiscono un difetto dell’articolo, fintantoché l’articolo da consegnare risulti adatto all’uso previsto nel contratto ovvero – se tale uso non sia stato concordato – sia adatto per l’uso comune dell’articolo, avendone la consueta natura.
2.2. Gli accordi individuali stipulati nei singoli casi con gli acquirenti successivamente alla conclusione del contratto (inclusi accordi accessori, integrazioni e modifiche delle presenti condizioni generali di vendita) prevalgono in ogni caso sulle presenti condizioni generali di vendita. Il contenuto di tali accordi individuali deve risultare da un contratto scritto ovvero – in mancanza di un contratto scritto – è necessaria la nostra conferma scritta all’acquirente.
3. Prezzi e condizioni di pagamento
3.1. I prezzi devono essere considerati franco fabbrica come prezzi netti in Euro, oltre ad IVA legale nel suo rispettivo ammontare, salvo altri accordi specifici stipulati per iscritto.
3.2. Dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento e in difetto di altri accordi, siamo autorizzati a richiedere dall’acquirente gli interessi pari al 5%. In caso di ritardo, siamo autorizzati a richiedere gli interessi pari al 9% oltre il tasso base. Il tasso di interessi può essere aumentato o abbassato a seconda che dimostriamo un addebito con un tasso di interessi più alto ovvero che l’acquirente dimostri un onere inferiore a nostro carico. Si formula espressa riserva di richiedere il risarcimento per ulteriori danni. Se l’acquirente non paga la somma dovuta entro un ragionevole termine di proroga, comunicato per iscritto, abbiamo il diritto di recedere dal contratto e di richiedere il rimborso delle spese o il risarcimento dei danni al posto dell’adempimento.
4. Consegna e trasferimento del rischio
4.1. Sono consentite, laddove ragionevole, consegne parziali.
4.2. Per il termine di consegna è indicativo quanto precisato nella conferma d’ordine. Tuttavia, i termini non iniziano a decorrere prima della precisazione di tutti i dettagli dell’ordine, della ricezione di tutti i documenti necessari per l’esecuzione dell’ordine e del versamento di un eventuale acconto concordato.
4.3. Ci riserviamo di recedere dal contratto concluso, in caso di mancata, adeguata e corretta fornitura da parte di terzi. La consegna è effettuata soltanto fino ad esaurimento scorte.
4.4. Le nostre consegne sono effettuate franco fabbrica. Il termine di consegna s’intende rispettato, se la consegna al momento della scadenza ha lasciato il nostro stabilimento ovvero se abbiamo comunicato all’acquirente la disponibilità della merce per essere spedita.
4.5. Il rischio si trasferisce all’acquirente al momento in cui la merce lascia il nostro stabilimento; ciò vale anche in caso di consegna porto franco. In caso di un ritardo nella spedizione attribuibile all’acquirente, il rischio si trasferisce già con la comunicazione della disponibilità della spedizione.
5. Ritardo e impossibilità
5.1. Perché si possa verificare un ritardo nella consegna a nostro carico, è in ogni caso necessario un sollecito da parte dell’acquirente.
5.2. Nel caso in cui il ritardo è causato da colpa lieve da parte nostra, l’acquirente, dimostrando di aver subito un danno a causa del ritardo, ha diritto di richiedere un indennizzo pari al 0,5% del prezzo per ogni settimana di ritardo, sino alla misura massima del 5% del prezzo, limitatamente a quella parte della prestazione che, a causa del ritardo, non ha potuto essere utilizzata regolarmente. L’acquirente ha la possibilità di dimostrare di aver subito un danno maggiore a causa del ritardo, mentre noi possiamo dimostrare la sussistenza di un danno minore. Sono in ogni caso escluse sia le richieste di risarcimento dei danni dell’acquirente dovute al ritardo della consegna, sia le richieste di risarcimento dei danni in luogo dell’adempimento, che superano i limiti previsti in questo paragrafo 5.2 delle presenti condizioni generali di vendita, anche dopo la scadenza di un eventuale termine di consegna fissato dall’acquirente. Tuttavia, questa regola non si applica nel caso in cui si sia in presenza di una responsabilità obbligatoria ai sensi dell’art. 8 – “Risarcimento del danno” – delle presenti condizioni generali di vendita.
5.3. Fatto salvo il diritto di recesso in caso di difetti (vedi art. 7 - “Garanzia”), l’acquirente può esercitare il suo diritto di recesso in caso di impossibilità della prestazione ovvero in caso di ritardo, soltanto in presenza di una violazione di un dovere a noi imputabile.
5.4. In caso di ritardo, la richiesta da parte dell’acquirente di recesso ovvero di risarcimento del danno in luogo dell’adempimento presuppone che l’acquirente ci abbia comunicato per iscritto la fissazione di un termine di almeno 4 settimane ed abbia esplicitamente dichiarato la propria intenzione di recedere dal contratto e/o richiedere il risarcimento del danno nel caso in cui il termine non venga rispettato. Dopo la scadenza di tale termine, l’acquirente – su nostra richiesta – è obbligato a comunicare se intenda insistere per la consegna, ovvero preferisca richiedere il risarcimento del danno e recedere dal contratto. Se entro un termine ragionevole da noi fissato, l’acquirente non effettua siffatta dichiarazione, non ha più il diritto di rifiutare la consegna e non può più recedere dal contratto e richiedere il risarcimento del danno in luogo dell’adempimento.
5.5. La fissazione di un termine come previsto nel paragrafo 5.4 non è necessaria nel caso in cui rifiutiamo definitivamente l’adempimento dovuto, ovvero in presenza di circostanze impreviste che, valutando le interessi di entrambe le parti, giustificano il recesso immediato.
5.6. L’acquirente non può recedere dal contratto prima della scadenza dell’adempimento o in caso di una nostra non significativa violazione di un dovere. Infine, il recesso è escluso nel caso in cui l’acquirente sia, da solo o prevalentemente, responsabile per le circostanze che giustificherebbero il recesso, ovvero in presenza di una circostanza a noi non imputabile e che si sia verificata a causa di un ritardo nell’accettazione da parte dell’acquirente.
5.7. Per eventuali richieste di risarcimento del danno, si applica l’art. 8 delle presenti condizioni generali di vendita. Le disposizioni sopra indicate non comportano un’inversione dell’onere della prova svantaggiosa per l’acquirente.
6. Reclamo
6.1. Difetti visibili, vale a dire difetti legali o materiali, consegna eccessiva, insufficiente o errata ovvero la mancanza di un’eventuale circostanza da noi garantita o concernenti la durabilità della consegna o della prestazione (vizi), devono essere comunicati per iscritto immediatamente e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla ricezione della merce; difetti non visibili al momento della prima ispezione consueta devono essere comunicati per iscritto immediatamente e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla scoperta del vizio.
6.2. Tutte le richieste di garanzia nei nostri confronti sono escluse nel caso in cui i difetti – ovvero ogni diversa forma di reclamo - non siano comunicati entro i termini previsti nel paragrafo 6.1 delle presenti condizioni generali di vendita.
7. Garanzia
7.1. In caso di un difetto che sia stato reclamato entro il termine previsto nell’art. 6 delle presenti condizioni generali di vendita, eseguiamo a nostra discrezione l’eliminazione del difetto (riparazione) ovvero la sostituzione della merce, sempre a condizione che l’acquirente dimostri che il difetto esisteva già al momento del passaggio del rischio.
7.2. L’acquirente ha diritto di richiedere i rimedi legali del recesso e della riduzione, come anche il risarcimento del danno o un indennizzo, secondo quanto previsto nell’art. 8 delle presenti condizioni generali di vendita, nel caso in cui abbiamo effettuato due riparazioni ovvero una sostituzione della merce senza che il difetto sia stato eliminato, come anche nel caso in cui l’adempimento successivo non sia andato a buon fine per qualsiasi motivo – in particolare, per il rifiuto ingiustificato di una riparazione necessaria o di una sostituzione della merce, ovvero perché la riparazione risulti non tollerabile da parte dell’acquirente per altri motivi – come anche nel caso in cui sussistano i presupposti previsti nei §§ 281 II o 323 II BGB.
7.3. Con riguardo alla merce prodotta da terzi, la nostra garanzia è limitata alla cessione dei nostri diritti nei confronti del fornitore della merce. Nel caso in cui l’acquirente non possa far valere il proprio diritto di garanzia nei confronti del fornitore, prestiamo garanzia nell’ambito di queste condizioni.
7.4. L’acquirente, previa consultazione, è obbligato a riconoscerci il tempo e l’opportunità necessaria per la riparazione o la sostituzione della merce.
7.5. Inoltre, non siamo obbligati ad effettuare la riparazione o la sostituzione della merce, laddove queste comportino per noi costi sproporzionati. I costi sono sproporzionati quando superano il prezzo d’acquisto della merce per una percentuale del 25%.
7.6. Qualsiasi parte sostituita nell’ambito della garanzia diventerà di nostra proprietà.
7.7. Se il reclamo è stato posto ingiustamente, abbiamo diritto di richiedere all’acquirente un risarcimento per le spese sostenute.
7.8. Non prestiamo alcuna garanzia in caso di insignificante deviazione dalla natura della merce accordata, come anche in presenza di insignificanti pregiudizi all’uso, ed in caso di danni provocati a causa dei seguenti motivi: uso inappropriato, improprio o scorretto della merce da parte dell’acquirente o di terzi, deterioramento naturale, trattamento scorretto o negligente/eccessivo della merce, sempreché i danni non siano riconducibili ad un comportamento colposo a noi addebitabile.
7.9. Gli eventuali costi superiori per la riparazione ovvero la sostituzione della merce, causati dallo spostamento successivo della merce ad un luogo diverso della sede dell’acquirente, in particolare i costi di trasporto, viaggio, lavoro e materiale, sono a carico dell’acquirente, esclusa la sola ipotesi che il trasferimento in un altro luogo corrisponda all’uso previsto della merce.
8. Risarcimento del danno
8.1. Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti condizioni, sono escluse tutte le richieste dell’acquirente per il risarcimento di danni di qualsiasi tipo, incluso i rimborsi di spese e i danni indiretti. Tale disposizione si applica, in particolare, per le richieste basate su violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto di contratto e su comportamenti illeciti. Il risarcimento è escluso anche se abbiamo incaricato aiutanti per l’adempimento e l’esecuzione della prestazione.
8.2. In deroga al paragrafo 8.1. delle presenti condizioni generali di vendita e indipendentemente dalla base giuridica – e anche nel caso in cui abbiamo incaricato dirigenti ovvero aiutanti per l’adempimento e l’esecuzione della prestazione – siamo responsabili per il risarcimento dei danni nei seguenti casi:
a) se abbiamo agito con colpa grave o dolo,
b) se abbiamo nascosto fraudolentemente un difetto ovvero abbiamo prestato una garanzia per la natura della merce,
c) se abbiamo colposamente causato danni alla vita, alla salute o al corpo, e
d) se abbiamo violato i cosiddetti obblighi cardinali, vale a dire
aa) in caso di violazioni essenziali di obblighi, che compromettono il raggiungimento dello scopo del contratto, ovvero
bb) in caso di violazione di obblighi, il cui adempimento è necessario per la corretta esecuzione del contratto e sulla quale osservanza l’acquirente si può regolarmente fidare (“obblighi cardinali”).
8.3. Nel caso previsto dal paragrafo 8.2 (d) delle presenti condizioni generali di vendita – violazione di obblighi fondamentali – e in presenza di colpa lieve, la nostra responsabilità si limita al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
8.4. La responsabilità non è esclusa per richieste previste dalla Legge, in tema di responsabilità per danno da prodotti. Le disposizioni sopra indicate non comportano un’inversione dell’onere della prova svantaggiosa per l’acquirente.
9. Prescrizione delle richieste di garanzia
9.1. Ai sensi del § 438 co. 1 n. 3 BGB o del § 634a co. 1 BGB, il termine di prescrizione per tutti i reclami per difetti è di 12 mesi a partire dal momento della consegna ovvero – ove sia stata accordata l’accettazione o in presenza di un contratto d’opera – a partire dall’accettazione della merce, salvo diverso accordo concluso nei singoli casi.
9.2. In deroga al paragrafo 9.1., si applicano i termini di prescrizione di legge anche nell’ambito di applicazione del § 438 co. 1 n. 3 BGB o del § 634a co. 1 BGB nei seguenti casi:
- per danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute, causati da un difetto a noi imputabile,
- se il difetto è dovuto a una nostra violazione di dovere commessa con dolo o colpa grave,
- in caso di occultamento fraudolente del difetto,
- in caso di garanzie (§§ 444 e 6396 BGB), e
- nel caso previsto dal § 479 co. 1 BGB.
9.3. Questa disposizione non si applica per le richieste previste dalla Legge, in tema di responsabilità per danno da prodotti, e con riferimento alle disposizioni di legge riguardanti la dilazione del termine, come anche la sospensione e l’interruzione del termine. In caso di consegna di beni usati, la garanzia è esclusa.
10. Responsabilità per danno da prodotti
L’acquirente si obbliga a tenerci indenne da tutte le richieste derivanti da terzi a titolo di responsabilità per danno da prodotti, a causa di comportamenti illegittimi ovvero ai sensi di Legge in tema di responsabilità per danno da prodotti, che riguardano beni fabbricati dall’acquirente usando la merce da noi consegnata, a condizione che non siamo responsabili per siffatte richieste nei confronti dell’acquirente. L’acquirente ha l’onere di provare che il difetto è stato interamente o parzialmente causato da noi o da un nostro fornitore. Nel caso in cui abbiamo parzialmente causato il difetto, abbiamo diritto ad un esonero parziale. In ogni caso, non siamo responsabili nei confronti dell’acquirente per errori di istruzione riguardanti il bene fabbricato dall’acquirente. L’acquirente si obbliga a stipulare un’assicurazione adeguata contro la responsabilità per danno da prodotti, che tiene conto anche di eventuali danni causati da una consegna all’estero.
11. Forza maggiore
Eventi di forza maggiore comportano un adeguato prolungamento dei tempi di consegna in favore nostro ovvero dei nostri sub-fornitori, a noi non addebitabile. I tempi si prolungano anche in caso di interventi delle autorità, difficoltà di approvvigionamento, scioperi, serrate e difficoltà di consegna impreviste, sempre che non sino a noi imputabili. Siamo liberati dal nostro obbligo di consegna, se la consegna diventi impossibile ovvero inesigibile a causa delle circostanze indicate. Sarà nostra cura informare immediatamente l’acquirente di tale fatto. Se la consegna si ritarda per più di due mesi, l’acquirente ha diritto di recedere dal contratto, senza che nulla possa essere richiesto alla nostra Società.
12. Disegni, modelli, ecc.
12.1. Rimaniamo in ogni caso titolari del diritto di proprietà e del diritto d’autore sui nostri disegni, campioni e modelli. Questi non possono essere messi a disposizione di terzi senza il nostro esplicito consenso.
12.2. Nel caso in cui forniamo merce in base a disegni, campioni o modelli messi a nostra disposizione da parte dell’acquirente, quest’ultimo si assume la responsabilità che non vengano lesi alcuni diritti connessi alla proprietà intellettuale di terzi. Se un terzo, basandosi su un diritto riguardante la proprietà intellettuale a lui spettante, ci proibisce la produzione o la consegna di beni realizzati secondo disegni, campioni o modelli messi a nostra disposizione da parte dell’acquirente, abbiamo diritto di interrompere la produzione e la consegna e di richiedere un indennizzo per le spese sostenute, senza necessità di verificare il rapporto giuridico ed escludendo tutte le richieste risarcitorie da parte dell’acquirente. L’acquirente è obbligato a risarcire tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla violazione di eventuali diritti riguardanti la proprietà intellettuale, ovvero dall’esercizio di tali diritti da parte di terzi. L’acquirente, su richiesta, è obbligato a fornire un anticipo adeguato alle spese legali, ed è obbligato a tenerci completamente indenni da siffatti costi.
12.3. Il ricevimento e la conservazione di beni e documenti dell’acquirente è ad esclusivo rischio di quest’ultimo.
13. Compensazione, solvibilità e cessazione
13.1. È escluso il trattenimento del pagamento a causa di eventuali richieste dell’acquirente nei nostri confronti, a meno che il trattenimento si basi su richieste derivanti dallo stesso rapporto contrattuale. È esclusa la compensazione di richieste da parte dell’acquirente con la nostra richiesta, a meno che la richiesta dell’acquirente sia incontestata ovvero accertata giudizialmente.
13.2. Qualora, dopo la conclusione del contratto, risulti evidente che il nostro diritto al prezzo di vendita è compromesso dall’incapacità di adempiere alla prestazione da parte dell’acquirente (p.e. a causa dell’apertura di un procedimento di insolvenza), siamo legittimati a rifiutare la prestazione e – eventualmente dopo aver fissato un termine – a recedere dal contratto (§ 321 BGB). In caso di contratti che riguardano la produzione di cose infungibili (produzione su misura), possiamo subito recedere dal contratto; non è prevista deroga alle disposizioni di Legge sulla superfluità della fissazione di un termine.
13.3. I diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di vendita non possono essere ceduti a persone terze senza il nostro esplicito consenso.
14. Riserva di proprietà
14.1. La merce consegnata rimane di nostra piena proprietà fino alla data in cui l’acquirente non abbia provveduto al pagamento completo della nostra fattura ed al pagamento di ogni consegna e prestazione precedente, incluse le pretese accessorie, e in caso di pagamento tramite assegno o cambiale, fino al momento in cui possiamo disporre della somma (§ 449 I BGB). Questa disposizione si applica anche nel caso in cui siano stati effettuati pagamenti per pretese appositamente designate. L’inclusione di singole pretese in un accordo di pagamento periodico, ovvero la redazione di un elenco del saldo dovuto con accettazione dello stesso, non incidono sulla riserva di proprietà.
14.2. Ogni lavorazione o trasformazione del prodotto consegnato da parte dell’acquirente è fatta a nostro favore. Se la merce sottoposta a riserva ai sensi dei §§ 947, 948 BGB viene unita, mescolata o incorporata con un prodotto che non è di nostra proprietà, diventiamo comproprietari del bene composto, relativamente all’importo della fattura emessa per le consegne e le prestazioni in proporzione al valore degli altri beni trasformati al momento della trattazione, unione, mescola o incorporazione. Nel caso in cui l’acquirente, di seguito all’unione od alla mescola dei beni, diventi unico proprietario, questo ci trasferisce sin d’ora la comproprietà nella proporzionalità sopra descritta, e si obbliga a detenere per noi i nuovi beni a titolo gratuito.
14.3. L’acquirente che, unitariamente o insieme ad altra merce non di nostra proprietà, venda un bene sottoposto a riserva, cede sin d’ora a noi ogni credito derivante dalla rivendita insieme ad ogni diritto aggiuntivo per un importo pari al valore del bene sottoposto a riserva. Nel caso in cui risultiamo comproprietari della merce rivenduta, la cessione del credito riguarda l’importo corrispondente al valore della nostra quota di comproprietà. Autorizziamo l’acquirente a riscuotere il credito a noi ceduto, con riserva di revocare tale autorizzazione. Se l’acquirente è moroso nell’adempimento dei suoi obblighi nei nostri confronti, è obbligato ad indicarci i debitori relativamente ai crediti a noi ceduti ed a notificare agli stessi la cessione del credito. In tal caso, inoltre, abbiamo il diritto di notificare la cessione direttamente ai debitori e di esercitare il nostro diritto di riscossione.
14.4. In caso di comportamento illegittimo da parte dell’acquirente, soprattutto in caso di ritardo nel pagamento, dopo aver sollecitato l’acquirente e dopo aver fissato un termine di scadenza – a meno che la fissazione del termine di scadenza non sia già previsto per Legge – abbiamo diritto di chiedere la restituzione dei beni sottoposti a riserva e l’acquirente è obbligato alla loro restituzione. In questo caso, l’esercizio del nostro diritto di riserva di proprietà ed il sequestro del bene consegnato non sono da considerare quale recesso dal contratto. L’acquirente accetta sin d’ora che le persone da noi incaricate a ritirare i beni sottoposti a riserva, entrino e circilano sul terreno di sua proprietà.
14.5. L’acquirente ha diritto di rivendere, usare o incorporare i beni sottoposti a riserva soltanto nel normale svolgimento della propria attività, e soltanto a condizione che i crediti a noi ceduti (paragrafo 14.3.) siano effettivamente trasferiti in capo a noi, ovvero a condizione che diventiamo comproprietari del bene composto in relazione all’importo fatturato per la merce unita, trattata o mescolata e sottoposta a riserva in base a quanto sopra descritto. Per il resto, per il bene risultato dall’unione ovvero mescola, si applicano le stesse disposizioni previste per il bene consegnato con riserva di proprietà. L’acquirente non può altrimenti disporre della cosa sottoposta a riserva. In particolare, l’acquirente non può ipotecare il bene e non lo può dare in garanzia.
14.6. L’acquirente è obbligato a comunicarci immediatamente eventuali misure di esecuzione forzata avviate da terzi e riguardanti il bene sottoposto a riserva ovvero il credito ceduto; l’acquirente è obbligato, inoltre, a consegnarci tutti i documenti necessari per un’opposizione.
14.7. L’acquirente è obbligato ad assicurare tutti i beni sottoposti a riserva di proprietà, specialmente contro incendio e furto. Tutte le pretese contro la rispettiva società assicurativa riguardanti i beni sottoposto a riserva di proprietà vengono cedute a noi; accettiamo sin d’ora la cessione.
14.8. Se il valore delle garanzie a noi concesse supera il nostro credito in misura superiore al 20%, siamo obbligati a rilasciare le garanzie a noi concesse che superino tale limite concordato.
14.9. L’acquirente residente fuori Germania, s’impegna fin d’ora ad intraprendere ogni azione richiesta dalla Legge - o altrimenti necessaria - per garantire la validità della nostra riserva di proprietà nel Paese in cui avviene la consegna, conformemente alle condizioni generali di vendita.
15. Prestazione d’opera
Per prestazioni alle quali si applicano le disposizioni riguardanti i contratti d’opera, si applicano le VOB, parte B (“Condizioni generali per la realizzazione di opere) nella versione attuale. Le VOB, parte B, possono essere in ogni momento a noi richieste.
16. Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile
16.1. Il luogo di adempimento dei pagamenti dell’acquirente e delle nostre consegne, è la sede legale della nostra azienda a Vreden / Germania. Il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia derivante o connessa alle nostre prestazioni è Vreden. L’attore, inoltre, ha diritto di agire in giudizio nel luogo in cui ha la sede il convenuto.
16.2. Il rapporto contrattuale con l’acquirente è regolato dalla Legge della Repubblica Federale di Germania. L’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili dd. 11.04.1980 viene espressamente esclusa.
16.3. In caso di dubbi o controversie sull’interpretazione delle presenti condizioni generali di vendita, prevalgono le disposizioni della versione tedesca delle nostre condizioni generali di vendita.